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D. LGS. 231/01

Compliance

Sistema di Gestione dei Rischi Amministrativi

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D. LGS. 231/01

Sistema di Gestione dei Rischi Amministrativi

D. LGS. 231/01

I nostri consulenti sono Avvocati esperti in sistemi di Gestione ed hanno superato gli esami per essere Componenti ODV 231, Auditor 231 ed Esperti nella Realizzazione del Modello 231/01.

Il Sistema di Gestione dei Rischi Amministrativi prevede:

Il Sistema di Gestione dei Rischi Amministrativi prevede: 

• la costituzione di un Organismo di Vigilanza 

• l’aggiornamento dei Modelli di gestione attraverso:
– la formulazione di direttive aziendali vincolanti (mediante imposizione di verifiche simultanee ed incrociate)
– la creazione di sistemi di controllo preventivo (mediante l’inserimento di firme obbligatorie per le decisioni finali)
– l’individuazione dei soggetti in posizione apicale e dei soggetti sottoposti all’altrui direzione (dipendenti e collaboratori esterni)

• l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di tipo amministrativo previsti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di tipo amministrativo previsti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.
– mappatura dei processi
– analisi delle singole aree di rischio
 – individuazione di cariche e funzioni che guidano l’attività d’impresa 

• la definizione di protocolli per la programmazione della formazione e dell’attuazione delle decisioni dall’ente in ordine ai reati da prevenire, con relativa individuazione di coefficienti di colpevolezza ascrivibili all’ente in relazione all’inosservanza degli organi di direzione e di vigilanza 

• la gestione delle risorse finanziarie realizzata in modo da impedire la commissione dei reati 

• la previsione di obblighi informativi nei confronti dell’organismo di vigilanza ed l’introduzione di un sistema disciplinare sanzionatorio.

Obblighi di informazione nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza (OdV) per agevolare l’attività di vigilanza

Obblighi di informazione nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza (OdV) per agevolare l’attività di vigilanza: 

• verifica del documento riportante il sistema delle deleghe in essere della Società

• comunicazione tempestiva da parte del CdA in relazione a ogni modifica e/o integrazione di tale sistema 

• segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi di informazione, di qualsiasi tipo attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio

• i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 

• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 

• i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali o dal Collegio Sindacale nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/01 

• le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Segnalazioni

Dichiarazione Whistleblowing

Mentre, con il termine whistleblowing, si indica il processo attraverso il quale coloro che entrano in contatto con l’impresa possono segnalare riservatamente violazioni di legge, con il termine whistleblowers, si indicano le persone segnalanti.

In Italia, la materia del whistleblowing è disciplinata dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, dalle linee guida ANAC e dalla Guida operativa di Confindustria.
Nel settore privato, la disciplina in materia di whistleblowing si applica alle imprese che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media di 50 lavoratori subordinati, che abbiano adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo o che si occupino di servizi, prodotti, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, prevenzione del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente.


Intendendo operare nell’assoluto rispetto di leggi e regolamenti vigenti, la società NUOVAPANELECTRIC SRL incoraggia tutti i propri stakeholders a segnalare tempestivamente qualunque comportamento, commissivo/omissivo, che contrassegni/possa contrassegnare violazione di legge. Su queste basi, la società NUOVAPANELECTRIC SRL ha adottato una piattaforma informatica per la ricezione e per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, raggiungibile all’indirizzo www.npeitalia.it, progettata per garantire la riservatezza delle persone segnalanti, delle segnalazioni e della relativa documentazione mediante crittografia End-to-End (E2E).

Detta piattaforma, sviluppata in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, permetterà alla persona segnalante di formalizzare la segnalazione whistleblowing per iscritto, tramite sistema di messaggistica vocale, ovvero in sede di incontro diretto con il gestore individuato con Atto organizzativo adottato, in data 14.12.2023 dall’organo amministrativo e a quest’ultimo di curare correttamente tutti gli adempimenti di legge, fornendo tempestivo riscontro in merito alla segnalazione whistleblowing.

Si ricorda che, nell’ipotesi nella quale il gestore individuato con Atto organizzativo adottato, in data 14.12.2023 dall’organo amministrativo coincidesse con la persona segnalante/con la persona segnalata, la segnalazione whistleblowing potrà essere indirizzata al responsabile monocratico dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 e smi mediante corrispondenza cartacea, all’indirizzo Via Lecce, n. 1, 73048 Nardò Le – ovvero a mezzo posta elettronica odv231@nuovapanelectric.it alla cortese attenzione del responsabile monocratico ODV 231.

Si ricorda, inoltre, che alla persona segnalante che agisca in buona fede sono riconosciute ex lege la tutela della riservatezza, la tutela contro eventuali ritorsioni, nonché importanti limitazioni di responsabilità. Si ricorda, infine, che è riconosciuta ex lege alla persona segnalante la facoltà di formalizzare la segnalazione whistleblowing indirizzando la stessa direttamente all’ANAC e che detta facoltà potrà essere esercitata se il gestore individuato con Atto organizzativo adottato, in data 14.12.2023, dall’organo amministrativo non abbia dato diligente seguito alla segnalazione whistleblowing, ovvero se vi fossero fondati motivi di ritenere che possa non essere dato diligente seguito alla stessa/la stessa possa causare ritorsioni.

I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza negativa derivante dalla segnalazione medesima. È, inoltre, garantita la riservatezza dell’identità del segnalante.

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